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NEWS
Sanità - Legge Gelli-Bianco - assicurazione - le strutture e gli operatori attendono ancora i decreti attuativi
25.10.2017
N-239/2017
A cura di:
Avv. Alberto Breschi
La polizza diventa obbligatoria per tutte le strutture sanitarie

 

Una delle più importanti novità introdotte dalla legge n. 24/2017 (nota come legge Gelli-Bianco che dispone in materia di sicurezza delle cure e della persona, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie) è legata alla estensione dell' obbligo assicurativo in capo alle aziende sanitarie pubbliche o private per le conseguenze degli errori commessi nell' esercizio dell' attività clinica ed assistenziale.
Mentre l' ordinamento, infatti, già disciplina l' obbligo di stipulare adeguate coperture assicurative in capo ai professionisti sanitari (legge n. 148 del 14 settembre 2011 e successive modifiche), la legge estende tale onere anche alle strutture elevandole a soggetto interlocutore primario verso il paziente che assuma di avere subito un danno per "malasanità". La legge Gelli-Bianco dispone dunque (all' articolo 10) che le aziende debbano obbligatoriamente assicurarsi ovvero assumere su di se il rischio (detto quindi "autoritenzione" o "autoassicurazione") per le conseguenze pregiudizievoli arrecate a chi acceda al servizio sanitario comunque organizzato.
La legge dispone che i contenuti di quest' obbligo assicurativo siano regolamentati da futuri decreti emanati dal ministero dello Sviluppo economico di concerto con i primari dicasteri interessati alla materia (Salute ed Economia e Finanze), tanto sotto l' aspetto dei requisiti minimi che le future polizze dovranno contenere, quanto sotto il profilo degli oneri di riservazione dei sinistri per il quali l' azienda abbia assunto su di se il rischio finanziario (ipotesi definite «di assunzione diretta del rischio»).

Tali decreti attuativi risultano ancora in elaborazione e sono oggetto di massima attesa da parte sia degli operatori professionali (gli stessi dovranno regolare anche le coperture dei medici e di tutti gli addetti al settore) che dello stesso mercato assicurativo, posto che la regolazione di tale onere inciderà necessariamente sulla offerta delle future polizze e sulle strategie assuntive delle imprese che esercitano nel settore.

Non di minor livello è l' attesa per quanto i medesimi decreti dovranno disporre in ordine alle modalità di proposizione della cosiddetta azione giudiziale diretta che in futuro il paziente potrà intentare contro l' assicuratore della azienda sanitaria o del medico libero professionista. Certamente tale facoltà va salutata come una disposizione tesa a favorire la tutela della posizione del paziente che assuma aver subito un danno, ma anche per questa disposizione si dovrà attendere l' emanazione dei decreti attuativi che nello specifico dovranno indicare quali siano le eccezioni contrattuali opponibili o meno da parte dell' assicuratore alla vittima che agisca con azione diretta.
Un ultimo pilastro della struttura portante del nuovo obbligo assicurativo disposto dalla legge Gelli-Bianco attiene alle modalità di regolazione del Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria (articolo 14) e anche per esso è atteso il provvedimento amministrativo che ne determinerà la nascita, la sua alimentazione finanziaria e le modalità di intervento. Una corposa parte della riforma normativa, dunque, attende ancora la sua attuazione pratica e così è certamente per la quasi totalità della sezione assicurativa che costituisce uno degli elementi più innovatori della legge e certamente quello più delicato sotto il profilo della collocazione del costo finanziario dei sinistri.