La norma è in vigore dal 23.6.2017, ma la nuova tipologia di prestazione occasionale sarà operativa solo dopo l'implementazione, da parte dell'INPS, delle procedure informatiche previste. A partire dal 10 luglio 2017 i datori di lavoro e i lavoratori interessati all’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale secondo le due distinte modalità del “Libretto di Famiglia” e delle “Prestazioni Occasionali” dovranno preventivamente registrarsi sulla piattaforma telematica INPS: www.inps.it/Prestazioni Occasionali.
Rimandiamo alle indicazioni fornite dall’Istituto in merito ai profili di specificità delle due tipologie di contratto in relazione all’oggetto delle prestazioni, alla misura dei compensi ed ai diversi aspetti operativi, ricordiamo che possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionale secondo due diverse forme contrattuali:
- Libretto Famiglia: dalle persone fisiche non nell’esercizio di un’impresa o di una libera professione;
- Contratto di prestazione occasionale (PrestO) di ridotta entità: dai datori di lavoro che non abbiano alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati (professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, Pubbliche amministrazioni).
Per entrambi i casi sono previsti:
- la registrazione del datore di lavoro e del lavoratore attraverso la suddetta piattaforma informatica gestita dall’INPS;
- il versamento, da parte del datore di lavoro, delle somme per il pagamento delle prestazioni e dei contributi obbligatori attraverso il mod. F24 ovvero strumenti di pagamento elettronici;
- l’inserimento in procedura, da parte dei datori di lavoro, della comunicazione dei dati del prestatore, il luogo di svolgimento ecc.;
- il pagamento diretto del lavoratore, da parte dell’INPS, entro il 15 del mese successivo alla prestazione.
I compensi al lavoratore occasionale risultano così determinati:
- Libretto Famiglia: il titolo di pagamento il cui valore nominale è fissato in 10 €, per ogni ora di lavoro, così suddiviso:
- € 8,00 per il compenso;
- € 1,65 per la contribuzione IVS alla Gestione separata INPS;
- € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
- € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.
- Contratto di prestazione occasionale o saltuaria di ridotta entità, il costo totale minimo orario è pari a € 12,41 composto da:
- € 9,00 per il compenso;
- € 2,97 per la contribuzione IVS alla Gestione separata INPS;
- € 0,32 per il premio assicurativo INAIL;
- € 0,12 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.
La sanzione in caso di violazione degli obblighi di comunicazione è ricompresa tra € 500 e € 2.500, per ogni prestazione lavorativa giornaliera.
Limiti massimi
Confermato, nella Circolare dell'INPS 107/2017 , che in base alle nuove regole ogni lavoratore può incassare non più di 5mila euro all’anno, con un limite di 2.500 per singolo utilizzatore. Quest’ultimo, a sua volta, non può erogare più di 5mila euro di compensi all’anno sommando tutto il personale occasionale coinvolto, importi che, chiarisce l’Inps, sono riferiti al netto incassato dal lavoratore, quindi senza contributi, premi e commissioni.